La liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII)

La liquidazione controllata, rilevante evoluzione della precedente liquidazione del patrimonio detta dalla L. n. 3/2012, rientra tra le procedure di composizione della crisi, unitamente al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed al concordato minore. Si tratta di un procedimento equiparabile alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’imprenditore minore, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

La liquidazione controllata è dichiarata aperta solo se è stato verificato che il debitore non ha presentato in precedenza una domanda di accesso alle procedure di cui al Titolo IV (i.e. non ha effettuato l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi)

Presupposto oggettivo per l’accesso alla liquidazione controllata è lo stato di sovraindebitamento, definito dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII come lo stato di crisi o insolvenza in cui versa il sovraindebitato.

La liquidazione controllata coinvolge l’intero patrimonio del sovraindebitato, con esclusione (i) dei crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. in tema di espropriazione forzata presso terzi, ivi compreso il quinto dello stipendio eventualmente ceduto in garanzia ; (ii) i crediti per alimenti e per mantenimento, la retribuzione, la pensione e ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; (iii) delle cose non pignorabili per disposizione di legge; (iv) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c. in tema di esecuzione sui beni ricompresi nel fondo patrimoniale.