Il concordato minore (artt. 74-83 CCII)

La procedura è prevista per i professionisti, piccoli imprenditori ed imprenditori agricoli, nonché per le start-up innovative, ad esclusione del consumatore, che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, i quali presentano ai creditori una proposta di concordato minore, per poter continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale o professionale (artt. 74-83 CCII).

Al di là di tali casi, il concordato minore può essere presentato solo quando è previsto l’apporto di soggetti esterni che possono garantire una maggior soddisfazione dei creditori nella procedura. Il contenuto del concordato è libero, ma devono essere specificati tempi e modalità per il superamento la crisi da sovraindebitamento; inoltre è possibile indicare il soddisfacimento parziale dei crediti con qualsiasi forma, nonché suddividere i creditori in classi.